L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico dell’Imposta sulle Successioni e Donazioni – TUS) prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni effettuati a favore dei discendenti e del coniuge, anche tramite patti di famiglia (artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile).
Tuttavia, qualora il trasferimento riguardi partecipazioni in società di capitali (di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR), il beneficio è subordinato a rigide condizioni:
- Controllo di diritto: il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria).
- Periodo di detenzione quinquennale: gli aventi causa devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
- Dichiarazione d’impegno: contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia, i beneficiari devono rendere un’apposita dichiarazione d’impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo.
- Decadenza: il mancato rispetto di tali requisiti comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente recupero dell’imposta in misura ordinaria, l’applicazione delle sanzioni amministrative (ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) e degli interessi di mora.
Con la Risposta n. 143/E del 13 luglio 2026, l’Agenzia Entrate ha negato l’esenzione d’imposta in relazione a un patto di famiglia volto a realizzare un passaggio generazionale progressivo.
Nel caso esaminato, l’Istante intendeva trasferire al proprio unico figlio la nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale, riservandosi il diritto di usufrutto. Al fine di integrare il requisito del controllo in capo al figlio, le parti avevano previsto:
- la stipula di un’apposita convenzione ex art. 2352 c.c. all’interno del patto di famiglia, volta ad attribuire al nudo proprietario (il figlio) la maggioranza dei diritti di voto in assemblea.
- la permanenza in capo al disponente (padre usufruttuario) di specifici poteri di veto e prerogative amministrative previsti dallo statuto sociale (tra cui la nomina dell’organo amministrativo della holding e delle sue partecipate), non modificabili autonomamente dal figlio.
Nella citata Risposta l’Agenzia Entrate ha ritenuto l’operazione inidonea a beneficiare dell’esenzione, in quanto il trasferimento della sola nuda proprietà, pur accompagnato dalla convenzione sul diritto di voto, non ha comportato un effettivo e sostanziale passaggio del controllo di diritto al donatario. L’Agenzia ha evidenziato che la presenza di:
- diritti particolari statutariamente riservati al donante (non modificabili dal beneficiario);
- clausole di gradimento all’ingresso di terzi;
- quorum deliberativi qualificati per le modifiche dello statuto;
impedisce di fatto al beneficiario di esercitare quel controllo di diritto pieno e autonomo richiesto dalla ratio della norma agevolativa. Di conseguenza, in presenza di un assetto di governance che comprime i poteri decisionali del nudo proprietario a favore dell’usufruttuario, l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS non può essere riconosciuta.