E’ scaduto il 30 giugno 2026 il termine ordinario per il versamento delle imposte a saldo e del primo acconto sui redditi relativi all’anno d’imposta 2025, applicabile alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) è stata prevista una proroga ufficiale al 20 luglio 2026.
Per le categorie di contribuenti che non sono state interessate da alcuna proroga, la scadenza originaria resta fissa al 30 giugno 2026. Rimane ad ogni modo garantita la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2026 con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.
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i soggetti che applicano il regime fiscale dei forfetari o dei “minimi”;
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i soggetti che determinano il reddito con altri criteri forfettari;
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i soggetti che dichiarano cause e clausole di esclusione dagli stessi ISA.
L’unico vincolo tassativo per poter usufruire dello spostamento dei termini è di natura dimensionale: il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro. Non sono prorogati i versamenti per i soggetti che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito dal decreto ministeriale per ciascun indice.
Le disposizioni sul differimento si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dalla proroga, in virtù del principio di “trasparenza” disciplinato dagli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. La norma coinvolge, a titolo di esempio, i soci di società di persone e delle Srl “trasparenti”. Per i soci e gli amministratori di Srl “non trasparenti” ma soggette agli ISA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in passato (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) che la proroga debba intendersi riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali. Il rinvio si applica in generale ai versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, poiché tali oneri devono essere versati entro i medesimi termini previsti per il pagamento dell’IRPEF. La proroga ingloba inoltre anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro i termini di versamento delle imposte sui redditi.
In ottica di pianificazione finanziaria annuale, si rammenta fin da ora che la rata del secondo acconto andrà versata entro la data del 30 novembre 2026. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, il contribuente ha a disposizione lo strumento del ravvedimento operoso, che permette di sanare le violazioni (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) versando l’imposta maggiorata di sanzioni ridotte e interessi.