La Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026 ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.
L’agente notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest’ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.
Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l’incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.