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È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”

La Cassazione con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026 ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.

L’agente notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest’ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.

Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l’incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.

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