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Il versamento delle imposte 2026 per i redditi 2025

E’ scaduto il 30 giugno 2026 il termine ordinario per il versamento delle imposte a saldo e del primo acconto sui redditi relativi all’anno d’imposta 2025, applicabile alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) è stata prevista una proroga ufficiale al 20 luglio 2026.

Di seguito illustriamo nel dettaglio il calendario delle scadenze, i requisiti per beneficiare del differimento, le maggiorazioni in caso di ulteriori rinvii e le modalità telematiche obbligatorie per il pagamento tramite modello F24.

Per le categorie di contribuenti che non sono state interessate da alcuna proroga, la scadenza originaria resta fissa al 30 giugno 2026. Rimane ad ogni modo garantita la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2026 con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.

L’art. 5 del DL 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti soggetti agli ISA. La data del 30 giugno 2026 viene quindi formalmente superata dal differimento al 20 luglio 2026. Il rinvio al 20 luglio consente di effettuare i pagamenti senza alcuna maggiorazione. Questo differimento si estende ai versamenti di Irpef, Ires, Irap e IVA derivanti dalle dichiarazioni. La proroga include espressamente anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, disciplinata dagli articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. 13/2024.
Per usufruire del rinvio, i titolari di partita IVA devono rispettare alcune precise condizioni. In primo luogo, devono esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati i relativi modelli ISA. Il beneficio della proroga vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” in quanto esclusi per legge.
Rientrano infatti nella proroga al 20 luglio:
  • i soggetti che applicano il regime fiscale dei forfetari o dei “minimi”;

  • i soggetti che determinano il reddito con altri criteri forfettari;

  • i  soggetti che dichiarano cause e clausole di esclusione dagli stessi ISA.

L’unico vincolo tassativo per poter usufruire dello spostamento dei termini è di natura dimensionale: il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro. Non sono prorogati i versamenti per i soggetti che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito dal decreto ministeriale per ciascun indice.

Le disposizioni sul differimento si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dalla proroga, in virtù del principio di “trasparenza” disciplinato dagli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. La norma coinvolge, a titolo di esempio, i soci di società di persone e delle Srl “trasparenti”. Per i soci e gli amministratori di Srl “non trasparenti” ma soggette agli ISA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in passato (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) che la proroga debba intendersi riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali. Il rinvio si applica in generale ai versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, poiché tali oneri devono essere versati entro i medesimi termini previsti per il pagamento dell’IRPEF. La proroga ingloba inoltre anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro i termini di versamento delle imposte sui redditi.

Da quest’anno si introduce una novità onerosa per chi decide di ritardare ulteriormente il pagamento. I contribuenti che decideranno di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovranno versare un interesse doppio rispetto al canonico 0,4%, affrontando una maggiorazione dello 0,80%. Da un punto di vista strettamente temporale, la scadenza del 19 agosto 2026 cade in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento (che intercorre dal 1° al 20 agosto). Di conseguenza, la data ultima per il pagamento con la maggiorazione dello 0,80% viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di rateizzare l’importo complessivo dovuto.
Ricordiamo infine che per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2026 (entro il termine di 180 giorni) il versamento delle imposte sul reddito a saldo 2025 e del primo acconto 2026, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (quindi entro luglio 2026).

In ottica di pianificazione finanziaria annuale, si rammenta fin da ora che la rata del secondo acconto andrà versata entro la data del 30 novembre 2026. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, il contribuente ha a disposizione lo strumento del ravvedimento operoso, che permette di sanare le violazioni (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) versando l’imposta maggiorata di sanzioni ridotte e interessi.

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