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Assemblee telematiche dopo il 30 settembre 2026

Il 30 settembre 2026 segna la conclusione definitiva del regime straordinario per lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie. La disciplina in deroga — introdotta dall’art. 106 del D.L. 18/2020 per consentire l’uso dei mezzi di telecomunicazione anche in assenza o in contrasto con le previsioni statutarie — ha trovato la sua ultima proroga nel D.L. 200/2025 (convertito con L. 26/2026).
Dal 1° ottobre 2026 si tornerà alle regole ordinarie, con un impatto differenziato a seconda della tipologia societaria.
Il Consiglio Notarile di Milano (Massime 187, 200 e 216) ha tracciato il quadro interpretativo per la gestione delle assemblee digital-only (ovvero senza la presenza fisica di alcun partecipante in un luogo predeterminato):
  • per le S.p.A. la modalità interamente telematica è ammessa solo se espressamente prevista dallo statuto, in linea con l’art. 2370, comma 4, c.c.
  • per le S.r.l., in assenza di una disposizione di legge contraria, la modalità digitale è consentita anche nel silenzio dello statuto, purché non sia esplicitamente vietata.
Potrebbero quindi verificarsi questi casi alternativi:
  • S.r.l. con statuto silente – nessun cambiamento operativo: le assemblee potranno proseguire in forma esclusivamente telematica anche dopo il 30 settembre 2026, senza necessità di modifiche statutarie.
  • S.p.A. con statuto silente – l’esenzione straordinaria decade. Dal 1° ottobre 2026, senza un’apposita clausola statutaria, non sarà più legittimo convocare o svolgere assemblee totalmente a distanza.
  • Statuto con clausola “ibrida” (presenza fisica obbligatoria per Presidente e Segretario/Notaio) – è la fattispecie più diffusa ma insidiosa. Qualora lo statuto ammetta il collegamento da remoto ma imponga la presenza fisica del Presidente e del Segretario (o del Notaio) nel luogo di convocazione, la riunione integralmente digitale esporrà la delibera a rischi di contestazione. Per garantire la piena validità della seduta, sarà necessario assicurare la presenza fisica quantomeno del Segretario o, preferibilmente, adeguare il testo statutario per rimuovere il vincolo.
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