Il D.L. n. 19/2026 (cosiddetto Decreto PNRR) ha introdotto un’attesa misura di semplificazione riguardante la documentazione dei pagamenti.
L’art. 8 comma 1 del Decreto PNRR prevede, infatti, già dal 2026, l’eliminazione dell’obbligo per i cittadini e per le imprese di conservare le ricevute cartacee generate dai terminali POS (ossia i pagamenti effettuati con carta di credito, debito e prepagata), purché diverse da fatture, scontrini o ricevute fiscali.
Le condizioni per la validità Per poter fruire di questa semplificazione senza incorrere in sanzioni, i contribuenti devono però assicurarsi che vengano rispettati alcuni requisiti:
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Le comunicazioni bancarie utilizzate in sostituzione devono contenere tutte le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.
- I documenti devono essere conservati secondo le tempistiche e le modalità dettate dall’art. 2220 del Codice civile, e quindi per un periodo di almeno dieci anni.
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Qualora la documentazione sia in formato digitale, dovranno essere rigorosamente osservate le specifiche regole di conservazione elettronica.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del Decreto PNRR, la ricevuta del POS rappresenta una semplice prova di avvenuto pagamento. Non costituisce in alcun modo un documento contabile che si rende necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale. Pertanto, l’obbligo di conservarla in cartaceo per un decennio era considerato un onere non sempre di agevole assolvimento, oneroso e non strettamente necessario.