Il quadro normativo relativo all’IVA nell’e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. “Direttiva ViDA”), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell’applicazione dell’imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.
In termini pratici, il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell’IOSS, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l’incompatibilità. Ciò include anche il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, che risulta incompatibile con l’adesione all’IOSS.
La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell’uno o dell’altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L’adesione all’IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l’accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.