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Regime di cassa: la registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

ATTENZIONE: per effetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2024, viene derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025. In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) riscrive l’art. 54 TUIR prevedendo che le somme e i valori in genere:

  • percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
  • si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Con la nuova norma si avrà quindi un “allineamento” tra il versamento della ritenuta effettuato dal committente con riferimento 12.2024 al reddito del professionista per il periodo d’imposta 2024.

Evidenziamo che  l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2024 prevede che le nuove regole abbiano “effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi”. Ne consegue che se, come da prassi diffusa, il professionista avesse incluso nei redditi indicati nel modello Redditi 2024 (per il periodo d’imposta 2023) una fattura pagata dal suo cliente il 31.12.2023 ma incassata nei primi giorni del 2024, l’Agenzia Entrate non potrà sollevare obiezioni.

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