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Varata la Legge di Bilancio 2021

Dopo il via libera definitivo del Parlamento alla Legge di Bilancio 2021 nella seduta del 30 dicembre si attende solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.

Una sintesi dei principali provvedimenti fiscali:

  • Esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

  • Modifica della disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili.
  • Proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.
  • Introduzione di una nuova norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.
  • Estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e modifica in parte della disciplina.
  • Introduzione di una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
  • Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 32447 , 2482-bis, commi 45 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 , n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2 , e 2482-bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

 

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