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Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

Il D. Lgs. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del DLGS 472/97.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Un’altra novità introdotta dal decreto è in tema di cumulo giuridico; è possibile applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.

Attualmente e fino al prossimo 1° settembre le due strade restano separate.

L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:

“2 -bis . Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter) , b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.”

Si propone uno schema di sintesi di calcolo delle sanzioni dal 1° settembre 2024:

Schema di sintesi:

VIOLAZIONI COMMESSE

SANZIONI CON RAVVEDIMENTO

FATTISPECIE

FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise
Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia  Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

 

 

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