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Una sola delega per Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia Entrate e dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

  1. persone di fiducia
  2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali
  3. genitori

La domanda va presentata all’Agenzia Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell’Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi online di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate:

  • dichiarazione precompilata
  • cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”)
  • fatturazione elettronica – le tue fatture
  • stampa modelli F24
  • pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia
  • ricerca ricevute
  • ricerca identificativi dei file inviati
  • ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia
  • ricerca documenti
  • consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili
  • interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie
  • altre comunicazioni
  • duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale
  • comunica e gestisci i tuoi contatti
  • controlla Pin
  • ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)
  • ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile:

  • visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000
  • consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni
  • consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi
  • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria
  • presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’articolo 19, comma 1, del Dpr n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
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