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Titolare effettivo dei crediti d’imposta da indicare in Dichiarazione

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il Modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta, l’indicazione (nei righi RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi
  • e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

  • il codice del credito d’imposta;
  • l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
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