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Tax credit “Energia”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate, con la Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 .

I crediti d’imposta “Energia” possono essere utilizzati in compensazione prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata possano considerarsi sostenute, ai sensi dell’art. 109 del Tuir, nel citato trimestre.

Detti crediti d’imposta, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Anche le fatture di cortesia si ritengono valide ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame.

 

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