Con Risposta n. 275 del 4 aprile l’Agenzia Entrate ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di diagnosi di malattia effettuate da poliambulatori o laboratori di analisi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.
Per certificare questo tipo di prestazioni, precisa l’Agenzia, non è ammesso il ricorso all’utilizzo del cd. “documento commerciale parlante”, che può essere invece emesso dalle farmacie.