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Stop alle cessioni e sconti in fattura: tutte le novità del nuovo decreto

È in corso di pubblicazione in G.U. il decreto legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024.

Il decreto prevede, tra le varie norme, un’ulteriore stretta alle opzioni legate al bonus edilizi.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

All’articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso; b) il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Le opzioni, che erano ancora possibili per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della regione Marche, non lo sono più.

Le disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 ;
  • siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni. 

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  •  l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; 
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

I soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

  • ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 , o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13‑ter dello stesso articolo 119 , o l’istanza per l‘acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis, dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del MEF.

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni  si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

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