In una recente risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui venga rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l’abitazione principale, al fine di modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi, rimanendo invariati sia le parti originarie (banca mutuante e persona mutuataria) sia l’immobile concesso in garanzia.
La detrazione sarà tuttavia limitata alla quota residua del capitale ancora da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto, alla quale potrebbero aggiungersi alcuni oneri correlati (eventuali rate scadute e non saldate, il rateo di interessi relativo al semestre in corso aggiornato al cambio del giorno della conversione, gli oneri derivanti dall’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).