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Il recesso “consensuale” dalle S.r.l.

I soci di una società a responsabilità limitata, con delibera assunta all’unanimità, possono consentire la liquidazione di uno (o più) di essi, con denaro o beni sociali (c.d. recesso “consensuale”), anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso.

L’articolo Il ‘recesso consensuale’ da Srl: principali caratteristiche e differenze rispetto al recesso ex lege pubblicato da AteneoWeb, esamina la dicotomia tra il recesso ex lege, inteso come diritto potestativo unilaterale disciplinato dall’art. 2473 c.c., e il recesso consensuale, configurabile come un accordo negoziale di scioglimento del vincolo sociale.

Attraverso l’analisi delle principali differenze procedurali e sostanziali, il contributo evidenzia come l’autonomia privata consenta di derogare ai rigidi criteri legali di valutazione della quota e al termine dei 180 giorni per la liquidazione, offrendo maggiore flessibilità finanziaria alla società.

Vengono infine delineati i limiti di tale autonomia, con particolare riferimento alla tutela del capitale sociale e ai diritti dei creditori, elementi che definiscono il perimetro di legittimità dell’accordo negoziale.

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