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Prorogati al 20 luglio 2023 il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti soggetti ad ISA

Con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023: 

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come per gli scorsi anni la proroga riguarderà anche i contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

Per gli stessi soggetti, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

La proroga deve infine ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.

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