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Proroga secondo acconto Irpef 2023: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi”). Leggi anche Proroga del secondo acconto IRPEF 2023 a gennaio 2024 riservata ai contribuenti individuali con ricavi inferiori a 170mila euro

La norma prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

La Circolare ha ribadito che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

  • titolari di partita Iva
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

Rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.

Restano esclusi dalla proroga:

  • le persone fisiche non titolari di partita Iva
  • le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, la Circolare precisa che occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir.
In relazione all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, debba farsi riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.
Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

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