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Procedura fallimentare e nota di variazione Iva

L’Agenzia Entrate, nella Risposta n. 485 del 3 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.

In linea generale, spiega l’Agenzia, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell’accettazione del curatore, posto che la normativa Iva non pone a carico di quest’ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.

Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora le Entrate, deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.

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