L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito che anche i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all’estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono sempre deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).
In particolare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia ha precisato che:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi
- il lavoratore deve indicare tali contributi nel rigo E21 del Modello 730/2025, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero.