L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione 27/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i crediti energia e gas non comunicati alla stessa, come previsto dalle relative disposizioni in materia, entro il 16 marzo 2023, utilizzando l’istituto della cd. remissione in bonis.
Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, la normativa prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia Entrate, da presentarsi entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data (vedi ns Comunicazione all’Agenzia Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo).
L’Agenzia Entrate ha ora chiarito che, essendo tale comunicazione un mero adempimento formale e non rappresentando un elemento costitutivo del credito, chi avesse omesso la comunicazione potrà far ricorso all’istituto della “remissione in bonis” versando la sanzione prevista (euro 250) e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto (30 settembre 2023) e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.
In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.