La legge impone, sia alle società che alle imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già ‘indirizzo di posta elettronica certificata’ o PEC).
Inoltre, l’art. 37 del decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 ha previsto che alle imprese che non abbiano dichiarato al registro imprese il proprio domicilio digitale o in possesso di un domicilio digitale revocato, invalido, ecc, venga, contestualmente all’irrogazione della sanzione amministrativa, attribuito d’ufficio un nuovo domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore.
Segnaliamo che alcune Camere di Commercio hanno avviato le procedure di legge al fine dell’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese che ne risultino prive, o con domicilio digitale revocato, invalido, ecc.
Segnaliamo che anche i professionisti (per esempio gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai, medici, ecc.) hanno l’obbligo di comunicare al proprio Ordine il proprio domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall’Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio.