L’Agenzia Entrate, tramite la Risposta all’interpello n. 386/2022, ha chiarito che il cedente/prestatore, che abbia emesso fattura e assolto l’obbligo di pagamento dell’IVA in relazione ad un’operazione, ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta al verificarsi di una causa di estinzione del contratto sottostante, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi della predetta causa di risoluzione.