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Esenzione Iva per le Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale

Con la risposta ad interpello n. 161/2024, l’Agenzia Entrate a chiarito che alle fatture emesse dall’associazione di “medicina di gruppo” per il riaddebito al mero costo delle spese ai propri associati che esercitano attività sanitaria può  applicarsi l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sebbene tale disposizione, letteralmente, prenda in considerazione solo i rapporti tra consorzi e consorziati.

Il caso specifico si riferiva ad una Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell’ambito della ”assistenza primaria”, ”all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta” e non svolgono attività di ”libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali, che hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 e dall’Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005. L’Associazione riferiva nell’istanza di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita Iva, «al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, etc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati».

 

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