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Non imponibili IVA i beni “in transito”

Con la Risposta all’istanza di interpello 11 luglio 2022, n. 370 , l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA delle prestazioni di trasporto di beni, oggetto di due trasferimenti di proprietà: il primo trasferimento avviene dal fornitore extra-Ue ad soggetto passivo IVA stabilito in Italia, mentre il secondo passaggio di proprietà avviene tra quest’ultimo e un suo cliente extra-UE.

Il trasporto è commissionato dal soggetto passivo italiano e i beni in esame dovrebbero “sostare”, nel periodo compreso tra i due trasferimenti di proprietà, in un deposito doganale, situato in Italia, di cui il soggetto passivo IVA stabilito in Italia intende acquisire la disponibilità.

L’Agenzia ha precisato che ai fini del regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, occorre che:

  1. i beni oggetto del trasporto siano qualificati come “beni in transito”;
  2. il soggetto passivo IVA stabilito in Italia sia il “titolare del regime di transito.

Si ricorda che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili anche “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea”.

La norma, peraltro, non definisce i requisiti richiesti ai fini della qualificazione della merce come “bene in transito”.

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