L’Agenzia Entrate, tramite la sua rivista specializzata, ha chiarito che per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.
Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga.
Diverso il caso in cui vi sia la presenza di due o più locatori: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l’opzione, l’imposta per la risoluzione del contratto è dovuta.
La regola, quindi, vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca.