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Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

L’articolo 25 del Dl n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia Entrate.

Lo scorso 23 novembre l’Agenzia Entrate ha pubblicato:

  • un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
  • una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro.

Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia Entrate:
in considerazione della ratio dell’articolo 25 del Dl n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.
Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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