Professionalità, etica, passione

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A PIACENZA

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07

L’art. 20, comma 5, D.Lgs 231/07 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3 d.lgs. 231/07, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, co. 5). Nel caso in cui l’individuazione del titolare effettivo laddove la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.
Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.
L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbe come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (coma titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

Condividi la news:

Altre news