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Le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

  1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
  2. modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
  3. modalità di cui all’art. 6  del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

E’ stato chiarito che per l’imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all’art. 6  del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:

  • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
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