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Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

L’Art. 10-bis del Decreto Ucraina prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali  per interventi edilizi di cui agli articoli n. 119 e 121 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilanciol’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall’ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile l’Agenzia Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
    • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
    • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
    • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
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