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Le indicazioni dell’Agenza Entrate sul Decreto Adempimenti

Il decreto legislativo n. 1/2024 (decreto “Adempimenti”), dando attuazione ad alcuni dei principi stabiliti dall’articolo 16 della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari.

Con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, l’Agenzia Entrate, ha fornito le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali.

In merito alle novità sulla presentazione della dichiarazione dei redditi “semplificata”, per mezzo del modello 730, il decreto Adempimenti prevede:

  • un ampliamento dell’ambito soggettivo, dando la possibilità di presentare il modello semplificato a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA,
  • una graduale estensione dell’ambito oggettivo, includendo nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili con il citato modello,
  • una nuova modalità di compilazione, facilitata dall’utilizzo di un percorso guidato e semplificato che consente di confermare o modificare le informazioni rese disponibili dall’Agenzia Entrate.

Per i titolari di partita IVA, a partire dalle dichiarazioni da presentare già nel corso del 2024, relative all’anno d’imposta 2023, è previsto un graduale ampliamento del novero dei soggetti che possono fruire della dichiarazione precompilata, sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi, sebbene nella fase iniziale ciò avvenga in via solo sperimentale.

La semplificazione si concretizza in una progressiva eliminazione, dai modelli dichiarativi,  delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, nonché di quelle acquisibili dall’Agenzia dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione “orizzontale”, in particolare, viene stabilita una graduale eliminazione dell’obbligo di indicazione degli stessi in dichiarazione dei redditi, sempreché le relative informazioni, incluso l’importo compensabile, non siano desumibili da altre fonti informative.

Sul tema crediti d’imposta, inoltre, l’articolo 13 del decreto “Adempimenti” stabilisce un importante principio: per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio. Ciò sempre a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o de minimis.

Anche per i sostituti d’imposta il decreto “Adempimenti” punta ad alleggerire l’onere dichiarativo, sebbene in misura graduale.

L’obbligo di emettere fatture elettroniche, a partire dal 2024, anche da parte dei soggetti in regime forfetario o di vantaggio (con l’eccezione di quelli tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l’utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò consente di esonerare i sostituti d’imposta dall’obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024.

L’articolo 11 del decreto “Adempimenti” anticipa il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità. Fa eccezione, tuttavia, l’annualità in corso al 31 dicembre 2023, per la quale il termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione è fissato al 15 ottobre 2024 ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.

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