Pensare al “dopo” non è mai piacevole, ma in molti casi pianificare la successione è il modo più efficace per garantire serenità al partner superstite o agli affetti più cari.
Esiste un falso mito molto diffuso: “Non abbiamo figli, quindi se muoio eredita tutto mio marito/mia moglie”. La legge italiana prevede però qualcosa di diverso. Senza testamento, in mancanza di figli, insieme al coniuge vengono chiamati a succedere gli ascendenti (i genitori e, se questi non ci sono, i nonni) e i fratelli e le sorelle del defunto (o, se sono premorti, i loro discendenti). Ne può derivare una comproprietà forzata tra il coniuge e i suoceri o i cognati, e il coniuge superstite potrebbe trovarsi a dover liquidare ai cognati o ai suoceri la loro quota della casa di abitazione, o a gestire con loro conti correnti e immobili in comunione.
Solo se non ci sono né ascendenti né fratelli e sorelle (o loro discendenti) il coniuge eredita tutto: zii e cugini non concorrono mai con lui.
Il coniuge superstite ha inoltre, sia con sia senza testamento, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, secondo comma, c.c.). Attenzione però alle condizioni: la casa deve essere di proprietà del defunto o in comproprietà tra i coniugi (i diritti non spettano se è in affitto o se appartiene, in tutto o in parte, a terzi) e in caso di separazione i presupposti vanno verificati. Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti del non separato; a quello a cui la separazione è stata addebitata spetta soltanto un assegno vitalizio, se percepiva alimenti dal defunto. Il coniuge divorziato non è più erede.
Considerazioni simili riguardano le persone fisiche che non hanno in vita genitori, coniuge, figli né fratelli o sorelle.
Il testamento olografo può in questi casi rappresentare una soluzione: è infatti la forma più semplice, economica e diffusa di disposizione di ultima volontà. Il termine “olografo” deriva dal greco òlos (tutto) e gràphein (scrivere): significa, letteralmente, un documento scritto interamente di pugno dal testatore.
Con il testamento si può disporre liberamente della quota “disponibile” ma non si possono escludere i cosiddetti “legittimari”.
Vediamo nel dettaglio le varie ipotesi:
| Composizione familiare |
SENZA testamento (successione legittima) |
CON testamento | |
| Quota riservata ai legittimari (legittima) | Quota “disponibile” in testamento | ||
|
Solo coniuge (senza figli, ascendenti né fratelli) |
100% al coniuge | 1/2 al coniuge |
1/2 |
|
Coniuge + genitori (ascendenti) |
2/3 coniuge, 1/3 genitori | 1/2 coniuge, 1/4 genitori | 1/4 |
|
Coniuge + fratelli/sorelle |
2/3 coniuge, 1/3 fratelli |
1/2 al coniuge (i fratelli non hanno riserva) | 1/2 |
| Coniuge + genitori + fratelli/sorelle |
2/3 coniuge; 1/3 a genitori e fratelli (ai genitori almeno la metà di questo terzo) |
1/2 coniuge, 1/4 genitori |
1/4 |
| Coniuge + 1 figlio |
1/2 coniuge, 1/2 figlio |
1/3 coniuge, 1/3 figlio |
1/3 |
|
Coniuge + 2 o più figli |
1/3 coniuge, 2/3 figli | 1/4 coniuge, 1/2 figli |
1/4 |
| Solo 1 figlio |
100% al figlio |
1/2 al figlio | 1/2 |
| Solo 2 o più figli |
100% ai figli |
2/3 ai figli |
1/3 |
|
Solo genitori |
100% ai genitori | 1/3 ai genitori |
2/3 |
| Solo fratelli/sorelle | 100% ai fratelli | Nessuna riserva |
100% |
Note alla tabella
- Le quote si calcolano sull’intero patrimonio del defunto: ai beni lasciati alla morte si sommano quelli donati in vita e si sottraggono i debiti (c.d. riunione fittizia).
- I diritti di abitazione e di uso del coniuge (art. 540) gravano anzitutto sulla quota disponibile: la parte davvero “libera” può quindi essere inferiore a quella indicata in tabella.
- Per “ascendenti” si intendono i genitori e, se questi non ci sono, i nonni. I fratelli e le sorelle non sono legittimari: in loro presenza il testatore può lasciare tutto al coniuge, nel rispetto della quota di riserva di quest’ultimo.
- I fratelli e le sorelle unilaterali (che hanno in comune con il defunto un solo genitore) ricevono la metà della quota spettante ai germani.
- Per “eredi legittimi” si intendono le persone a cui la legge assegna l’eredità se non c’è testamento (o per la parte che il testamento non regola): il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. Solo in loro mancanza, e se non c’è nemmeno il coniuge, succedono gli altri parenti fino al 6° grado (zii, cugini, ecc.); in ultima istanza lo Stato.
- Per “legittimari” si intendono il coniuge, i figli (o i loro discendenti) e, solo in mancanza di figli, gli ascendenti: a loro la legge riserva una quota anche se c’è un testamento contrario. Fratelli e sorelle non sono legittimari.
Con coniuge e fratelli, il testatore può quindi lasciare al coniuge il 100% del patrimonio (1/2 di riserva + 1/2 di quota disponibile).
Con coniuge e genitori, al coniuge può andare al massimo 3/4 (1/2 + 1/4): ai genitori resta comunque almeno 1/4, quindi la comproprietà con i suoceri non può essere eliminata del tutto.
Il legittimario che non riceve la sua quota può agire in giudizio con l’azione di riduzione.
Per attribuire al coniuge beni specifici, come la casa, esistono strumenti come la divisione fatta dal testatore (art. 733 c.c.) e il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.), che richiedono però una redazione accurata.
Come si scrive, conserva e pubblica un testamento olografo valido
Il testamento olografo è un documento privato: non richiede il notaio per essere redatto e non comporta costi immediati, ma ha pieno valore legale solo se rispetta i requisiti dell’art. 602 c.c. sono tre:
- Autografia: deve essere scritto per intero a mano dal testatore; non può essere scritto al computer o a macchina, né da altri. Se manca l’autografia, il testamento è nullo.
- Data: deve riportare giorno, mese e anno. Se la data manca o è incompleta il testamento non è nullo ma annullabile: chiunque vi abbia interesse può chiederne l’annullamento entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni. Meglio quindi scriverla sempre per intero.
- Sottoscrizione: la firma deve essere posta alla fine delle disposizioni. È consigliabile firmare con nome e cognome per esteso; la legge richiede che la firma identifichi con certezza il testatore, ma non che sia leggibile né che contenga nome e cognome. Se manca la sottoscrizione, il testamento è nullo.
Non esistono regole precise per la conservazione, ma un testamento che nessuno riesce a trovare dopo la morte rischia di restare senza effetti. Il consiglio è di redigere un solo originale (più originali possono divergere e rendono più difficile la revoca) e di:
- depositarlo in via fiduciaria presso un notaio: il deposito può essere annotato nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi (attivo dal novembre 2023), che consente ai familiari, con il certificato di morte, di verificarne l’esistenza presso qualsiasi notaio;
- oppure conservarlo in un luogo sicuro, informando della sua collocazione una persona di fiducia;
- le eventuali fotocopie non hanno valore di testamento e servono solo a documentarne il contenuto.
Dopo la morte del testatore, chi possiede il testamento deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, non appena ne ha notizia (art. 620 c.c.): solo dopo la pubblicazione le disposizioni possono essere eseguite.
Revoca del testamento
Il testamento olografo è sempre revocabile: il testatore non può rinunciare a questa facoltà. Se si cambia idea, ci sono due strade principali:
- scrivere un nuovo testamento. Se non contiene una revoca espressa, il testamento successivo annulla soltanto le disposizioni incompatibili con quelle precedenti, che per il resto restano valide. È quindi buona prassi inserire la formula “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”;
- distruggere il testamento, integralmente e con l’intenzione di revocarlo (art. 684 c.c.). Se esistono più originali, la distruzione di uno solo non fa presumere la revoca; se il testamento è depositato presso un notaio, va prima ritirato.
Situazioni particolari
- Nascita di figli. Se al momento del testamento il testatore non aveva figli (o ignorava di averne), le sue disposizioni sono revocate di diritto quando ha o gli sopravviene un figlio o un discendente, anche adottivo (art. 687 c.c.), salvo che abbia previsto questa eventualità nel testamento. Per le coppie che desiderano figli è quindi opportuno rivedere o integrare il testamento.
- Unioni civili e conviventi. L’unito civilmente è equiparato al coniuge (L. 76/2016). I conviventi di fatto, invece, non sono né eredi legittimi né legittimari: senza testamento non ereditano nulla (salve alcune tutele limitate, come il diritto di continuare ad abitare per un periodo definito nella casa di comune residenza di proprietà del defunto) e con il testamento possono ricevere solo la quota disponibile.
Il testamento olografo è semplice ma fragile: errori di forma, formulazioni ambigue o violazioni della quota di legittima possono dar luogo a contestazioni. In presenza di immobili, di legittimari o di volontà articolate può essere preferibile il testamento pubblico, ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni, o comunque almeno rivolgersi ad un consulente esperto, prima di scrivere di proprio pugno il testamento olografo.