Il Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024 ha approvato un decreto legge che prevede la riapertura del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA fino al 12 dicembre 2024, per chi ha presentato già la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.
Il versamento degli acconti è invece fissato per il 2 dicembre 2024.
Per chi aderirà dal 3 al 12 dicembre 2024 al concordato, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa, scatteranno in automatico le regole sul ravvedimento operoso per i versamenti degli acconti, con la possibilità quindi ridurre la sanzione applicabile.
L’adesione sarà possibile a condizione che, nella dichiarazione integrativa, non siano indicati:
- un minore imponibile,
- un minore debito d’imposta
- o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.
Nel caso di soggetti trasparenti, e cioè di società di persone (snc/sas e associazioni professionali) di cui all’art. 5 TUIR e società di capitale in trasparenza (“grande”, art. 115 TUIR, o “piccola” trasparenza, ex art. 116 TUIR), il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:
- per l’IRAP da parte della società/associazione;
- per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi/addizionali da parte dei soci o associati.
Una volta assunta la decisione di aderire al regime del ravvedimento, è opportuno che la società/studio associato riepiloghi ai soci/associati:
- i redditi (d’impresa o lavoro autonomo) prodotti nei periodi di imposta che va a ravvedere
- l’imposta complessivamente dovuta
- e quella di pertinenza del socio/associato in modo tale da permettere loro di procedere al versamento delle imposte sostitutive di IRPEF/addizionali IRPEF (o dell’Ires, nel caso di grande trasparenza). Ciascun soggetto (ciascun socio e la società) dovrebbe poter scegliere un numero di rate diverso.