È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2023 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022. n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.
È quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche l’innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, l’incremento dell’ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.
Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.
- Regime forfettario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo d’imposta in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie.
- Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
- Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro e per l’importo più elevato dichiarato negli anni 2020 e 2021, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
- Tax credit gas ed energia: è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
- Oneri generali di sistema: è disposto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% . Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
- Redditi domenicali ed agrari: è prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
- Imposta sostitutiva sulle riserve di utili delle partecipate estere: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Esercitando l’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati.
- Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
- Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
- Agevolazioni “prima casa” under 36:Sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di età e avere un “ISEE” non superiore a 40.000 euro annui).
Inoltre viene prorogata al 31 marzo 2023 la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, al fine di continuare a garantire l’accesso ai mutui garantiti ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:
• le giovani coppie,
• i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
• i conduttori di alloggi IACP
• giovani di età inferiore ai 36 anni.
La misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie sopra elencate, dal 50% fino all’80% della quota capitale:
• qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui
• per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
- Superbonus 110% e altri bonus:rimane la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023:
• per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;
• per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
• per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;
• per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;
• per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome, nel caso di lavori iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nel caso di lavori iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
• il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
• che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
• che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.
- Detrazione IVA per acquisto immobili green: è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
- Riversamento credito R&S: Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo.
- Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata: è elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art.18 del DPR 600/73. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: – 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; – 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- Regolarizzazione delle irregolarità, adesione agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio: sono state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione col fisco.