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La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale

È approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026). Il provvedimento, che punta a dare una spinta strutturale alla competitività del sistema produttivo italiano attraverso l’aggregazione, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 7 aprile.

Tra le misure di maggior rilievo fiscale contenute nel “Capo I”, spicca la reintroduzione del regime di sospensione d’imposta per le reti d’impresa.

L’articolo 1 della legge stabilisce che, per il triennio che va dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili d’esercizio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete (ai sensi del Dl n. 5/2009) e che destinano tali utili al fondo patrimoniale comune o a un patrimonio destinato all’affare.

L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la patrimonializzazione delle reti, dall’altro orientare la liquidità verso investimenti produttivi condivisi che accrescano la capacità innovativa delle PMI.

La detassazione non è incondizionata. Per rendere effettivo il beneficio, le imprese devono rispettare un iter preciso:

  1. Accantonamento a riserva: gli utili devono essere accantonati in una specifica riserva di bilancio.

  2. Impiego temporale: le somme devono essere integralmente utilizzate entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

  3. L’Asseverazione preventiva: novità fondamentale è l’obbligo di far asseverare il programma di rete preventivamente. Tale compito spetta a organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, a organismi pubblici individuati dal Ministero. L’asseverazione certifica la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi di crescita della rete.

Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente. Restano però esclusi dal regime i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

Il legislatore ha previsto un severo regime di monitoraggio: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di accertamento del Dpr n. 600/1973 e collaborando con gli organismi di asseverazione, vigilerà sulla reale attuazione degli investimenti. Se la riserva viene utilizzata per scopi diversi (fatta salva la copertura delle perdite) o se l’impresa recede dal contratto di rete, l’agevolazione decade con conseguente recupero d’imposta.

Sul piano operativo, l’incentivo è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il calcolo degli acconti: per evitare un eccessivo alleggerimento del gettito corrente, la legge prevede che gli acconti per i periodi d’imposta successivi debbano essere calcolati senza tener conto del beneficio (criterio della “imposta storica” virtuale).

La misura è finanziata con un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le modalità attuative definitive saranno delineate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che definirà anche i requisiti specifici per gli organismi chiamati a rilasciare le asseverazioni.

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