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La gestione della crisi nelle start up innovative

Le startup innovative, ai sensi dell’art. 31 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali: in caso di insolvenza della start up non è possibile dichiararne il fallimento e  l’iniziativa per l’analoga liquidazione dei beni è riservata alla stessa start-up debitrice.

L’esclusione dall’assoggettamento alle procedure concorsuali è circoscritta ai primi 5 anni dalla data di costituzione della società se avvenuta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012. Il termine quinquennale è invece ridotto a quattro, tre o due anni per le società costituite rispettivamente, nei due, tre o quattro anni precedenti.

Una pronuncia/ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (4 Luglio 2022 n. 21152) ha tuttavia previsto, correttamente, che anche una startup possa fallire se i requisiti di Startup Innovativa non sussistono (anche in seguito a controlli e verifiche sullo storico dell’azienda).

Salvo questi casi particolari quindi, per le startup innovative sono previsti due diversi procedimenti concorsuali (alternativi al fallimento):

  • l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ossia un piano di risanamento a cui la startup in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • la liquidazione del patrimonio con cui la startup mette a disposizione tutti i beni della società e gli eventuali crediti che vanta verso terzi per ridurre l’esposizione debitoria.

Entrambe le procedure non intaccano il patrimonio dei soci, salvo il caso di S.r.l. unipersonali con conferimenti non interamente versati: nel caso di S.r.l. unipersonale infatti, a prescindere che la società sia o meno una startup innovativa, l’unico socio risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società, quando non siano stati interamente versati i conferimenti ex art. 2464, “o” quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 cc).

Vale la pena segnalare che anche nelle startup innovative, in ogni caso, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

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