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La definizione agevolata degli avvisi bonari

Come già anticipato nella notizia Le novità in materia di definizione, ravvedimento, adesione, conciliazione e regolarizzazione pubblicata lo scorso 30 dicembre, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all’art. 1 commi da 153 a 159 della L. 197/2022 (i cosiddetti “avvisi bonari“).

Dal 1° gennaio 2023 è possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.

Gli importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).

La definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è ammessa anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare. In questa ipotesi (rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023) la definizione agevolata si applica anche se gli avvisi sono relativi periodi d’imposta precedenti al 2019.

Viene inoltre soppresso, a regime, il vincolo che prevedeva che non si potesse ricorrere a più di 8 rate, quando l’importo complessivo a debito non superasse i 5.000 euro. Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro potranno quindi essere estesi fino a un massimo di 20rate trimestrali.

Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle rate in prossima scadenza; il ricalcolo non è automatico e sarà il contribuente, assistito dal suo consulente, a dover procedere al ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di dilazione.

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