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La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023

A seguito della pandemia Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice Civile per la copertura delle perdite di esercizio.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.

In particolare l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato e prorogato, ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari; in particolare:

  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di un semplice rinvio ma di una vera e propria “sterilizzazione”, secondo un criterio  economico e non solo patrimoniale: tutte le perdite eventualmente emerse nei 3 esercizi non concorrono a determinare l’entità del patrimonio netto della società al fine di verificare nei cinque esercizi successivi se il medesimo si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Ad esempio, una società di capitali con capitale sociale di euro 90.000 che ha chiuso l’esercizio 2021 con un patrimonio netto contabile di euro 150.000 (per la presenza di riserve per euro 60.000) e l’esercizio 2022 con un patrimonio netto contabile di euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio 2022 per euro 110.000), ha diritto di “sterilizzare” per cinque esercizi l’importo di euro 110.000, ossia tutte le perdite dell’esercizio 2022, mantenendo conseguentemente un patrimonio netto “sterilizzato” di euro 150.000, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite, così riepilogata:

​Ammontare delle perdite ​Adempimenti
​inferiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo ​può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo
​superiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo ​rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate
​superiori a 1/3 del capitale che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale ​l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione
​perdita integrale del capitale ​l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento

Si ipotizzi:

  1. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 80.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a 70.000 euro e la perdita complessiva inferiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), consentendo il rinvio al 2024 delle decisioni imposte dal Codice Civile in merito alla gestione della perdita 2023;
  2. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 100.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a 50.000 euro e la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), l’assemblea deve agire ai sensi degli artt. 2446 o 2482 bis e può rinviare a nuovo le perdite dell’esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate tenendo comunque a riferimento il PN “sterilizzato”;
  3. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 160.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a – 10.000 euro, la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro) e riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento per il raggiungimento del minimo legale (tenendo comunque a riferimento il PN “sterilizzato”) o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

ATTENZIONE: ricordiamo che la sospensione delle perdite non fa mai venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma: leggi anche  Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori.

S.p.A. 2446, primo comma: (1) … All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l’annullamento della delibera sociale.

S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

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