La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, è intervenuta su una delle questioni più dibattute a seguito dell’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche (introdotta dalla Legge di Bilancio 2022): la persistenza dell’imposta in capo agli studi associati.
La Consulta ha optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata di grande impatto sistematico: l’assoggettamento a Irap per le associazioni professionali non scatta in automatico per la sola esistenza del vincolo associativo o della forma giuridica, ma dipende dalle effettive modalità di esercizio dell’attività.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in merito al combinato disposto della L. 234/2021 e dell’art. 5 del Tuir, partendo dal ricorso di uno studio notarile associato a cui era stato negato il rimborso dell’imposta.
Pur non dichiarando l’illegittimità delle norme, la Corte ha fornito una chiave di lettura dirimente, valorizzando il concetto di “esercizio in forma associata”. Secondo i giudici, questo requisito non si concretizza quando l’associazione si limita a svolgere funzioni di mero supporto organizzativo o di coordinamento economico (come la condivisione di locali, dipendenti, beni strumentali o criteri di riparto delle spese). Se la prestazione continua a essere resa dal singolo professionista in modo personale, autonomo e diretto (come tipicamente accade per la funzione pubblica notarile, analizzata nel caso di specie) l’attività resta riferibile alla persona fisica e rientra a pieno titolo nel perimetro di esclusione dall’IRAP.
Il baricentro per l’applicazione del tributo si sposta dunque dalla forma giuridica alla sostanza economica. La linea di demarcazione tracciata dalla Corte è il concetto di “spersonalizzazione”:
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NO IRAP: se l’associazione è solo un mezzo per condividere i costi e la prestazione è strettamente legata al singolo professionista.
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SÌ IRAP: se l’organizzazione diventa il centro effettivo dell’attività e la prestazione professionale risulta riconducibile in modo impersonale allo “studio” nel suo complesso.
La pronuncia n. 153/2026 supera quindi definitivamente la presunzione automatica di soggettività passiva IRAP che l’Amministrazione Finanziaria ha spesso applicato agli studi associati negli ultimi anni. Da oggi in poi, la debenza dell’imposta richiederà un’indagine concreta e fattuale su come viene svolta l’attività, su come sono gestiti i rapporti con la clientela e sulla reale imputazione delle prestazioni.