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Interpello nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia

Con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023 l’Agenzia Entrate ha forniti nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto dell’interpello nuovi investimenti. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

 

Interpello sui nuovi investimenti

L’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto importanti novità in tema di «Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli», dettando linee guida per lo sviluppo di nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio ispirati alla logica di un adempimento spontaneo favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.

Nel contesto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147, (“Decreto Internazionalizzazione”) è stato poi introdotto l’interpello sui nuovi investimenti con l’intento di dotare gli investitori nazionali ed esteri di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.

Rispetto al più noto interpello previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo «Statuto dei diritti del contribuente», che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

  • si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia Entrate che si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (c.d. vis attractiva);
  • ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
  • è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;
  • rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi.

Con la Circolare n. 7/E del 28 marzo 2023 l’Agenzia Entrate ha recentemente fornito nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto.

L’interpello sui nuovi investimenti può essere rivolta all’Agenzia Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a 15 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali. L’ammontare minimo è stato ridotto da 20 a 15 milioni per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).

L’istanza d’interpello deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all’Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione del business plan che può prevedere sia operazioni di asset deal e che di share deal. L’istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest’ultimo caso a condizione che l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività commerciale o comporti operazioni aventi come target imprese.

Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un’istanza unitaria, quesiti riconducibili a una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), nonché presentare istanze dirette a individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

La circolare 7/E del 2023, nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’ufficio, ha chiarito chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

Qualsiasi organo chiamato a esercitare attività di accertamento sugli investitori coinvolti è tenuto, prima di redigere atti di contestazione o altri atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, a interpellare l’Ufficio che ha redatto la risposta, per verificare se l’accertamento in corso riguardi la stessa fattispecie già risolta in sede di interpello sui nuovi investimenti.

L’Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando l’istanza:

  • è totalmente priva dei dati identificativi degli investitori e delle imprese coinvolti nel business plan, nonché della descrizione del piano d’investimenti cui si riferisce l’istanza, ove tali elementi non siano regolarizzati entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio competente
  • non è presentata preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alle questioni rappresentate nell’istanza
  • reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi) oppure non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (a meno che l’istanza non investa il complessivo trattamento fiscale di uno specifico business plan)
  • verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, per la preventiva configurabilità di un’azienda qualificabile come stabile organizzazione
  • verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare 7/E del 2023 illustra inoltre i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello.

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari. Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.

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