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Interessi passivi su conciliazioni e accertamenti: deducibilità fiscale

Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Così si è espressa l’Agenzia dEntrate, nella Risposta n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente Risposta a interpello (n. 541 del 2022).

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