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Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta l’iscrizione all’AIRE

Con la Sentenza n. 29635 dell’11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, esprimendosi in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta; a tal fine, dunque, per il principio dell’affidamento, il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia l’effettività della la gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.

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