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Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche

La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese prevede che l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi , tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni,  sono deducibili:

  • per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alleautovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m), comma 1, dell’articolo 54, D.Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • nella misura del 20 % relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54, D.Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Tale percentuale è elevata all’80 % per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
  • nella misura del 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, come sopra descritte.

In materia di bonus carburante ai dipendenti, di cui all’articolo 2, D.L. 21/2022, nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.  Pertanto si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (risposta ad interpello n. 477/2023).

L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’articolo 164 Tuir, alle condizioni ivi indicate.

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