La riforma del sistema sanzionatorio entrata in vigore dal 1° settembre 2024 coinvolge anche i contributi previdenziali.
La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora “ravvedersi” spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.
INPS ha pubblicato sul suo sito internet un “simulatore”, raggiungibile a questo link, che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.