La Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017, articolo 1 – Comma 46 e 56) ha introdotto il bonus formazione 4.0. La legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che l’agevolazione si applichi anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
Possono beneficiarne le imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” che esercitano attività commerciali, relativamente al personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato) impiegato anche non esclusivamente in alcune attività specifiche.
Le spese agevolabili sono quelle relative alle attività relative all’acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, tra cui, a titolo esemplificativo:
- Big data e analisi dei dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security;
- Simulazione e sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva;
- Internet delle cose e delle macchine;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Le spese relative alla formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente regolamentato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. È inoltre necessario rilasciare un’attestazione di effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un’apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. Sono agevolabili anche le spese sostenute per attività di formazione on-line (e-learning).
Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La Legge di bilancio 2019, oltre a prorogare l’agevolazione, ne ha rimodulato la misura. Nel 2018 il credito d’imposta era pari al 40% delle spese relative al costo del personale dipendente sostenuto nel periodo in cui lo stesso era stato occupato in attività di formazione. Dal 2019 il credito d’imposta sarà invece riconosciuto con misure differenziate in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria (allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014):
Micro e Piccola | Media | Grande | |
% credito d’imposta | 50% | 40% | 30% |
limite massimo annuale | 300 mila | 300 mila | 200 mila |
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione dell’imponibile IRES/IRPEF né IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917 del 2016;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione “orizzontale”, mediante modello F24, senza i limiti di compensazione, di cui alla Legge n.244/2007 e n.388/2000.
Normativa e prassi di riferimento
- Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
- Testo del decreto 4 maggio 2018 (pdf) – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
- Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
- Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 – Chiarimenti sul credito d’imposta(pdf)