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Il 28 febbraio scade il termine per ravvedere l’omesso invio del modello REDDITI 2023

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, la dichiarazione omessa può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione.

Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2023 e del modello IRAP 2022 è scaduto il 30 novembre 2023, il ravvedimento operoso per l’omessa presentazione scade il 28 febbraio 2024.

L’articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998, prevede che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, mentre le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda l’applicazione del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), si applica quanto previsto dall’Agenzia nella circolare n. 42/2016. In tale documento di prassi, l’Amministrazione è intervenuta, tra l’altro, anche in merito alla tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali allo scopo di agevolare i contribuenti che si ravvedono entro 90 giorni.
Più precisamente, ha specificato che nel caso in cui il contribuente che non ha presentato entro il termine ordinario la dichiarazione vi provveda entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva), è prevista una sanzione di 250 euro che, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997, è ridotta a 1/10, quindi a 25 euro. La sanzione deve essere versata mediante modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

Se dalla dichiarazione tardiva emerge un debito d’imposta, il contribuente può rimediare alla violazione versando il tributo, la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione, e gli interessi (con decorrenza dalla scadenza saltata).
Dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% annuo dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023.

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, oppure nell’ipotesi di F24 a saldo zero, il modello deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate).

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Qualora non si rispettasse il termine dei 90 giorni, come già detto, la dichiarazione viene quindi considerata omessa, ma è comunque possibile rimediare.

Se la dichiarazione omessa è presentata oltre i 90 giorni successivi la scadenza ordinaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, allora viene applicata la sanzione  dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro se sono dovute imposte e da 150 euro fino a 500 euro se le imposte non sono dovute.

Se la dichiarazione omessa è presentata anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,  è applicata la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro se sono dovute imposte e da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute.

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