Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021 sono stati istituiti i sei codici tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.
Per i bonus previsti dalla Legge di bilancio 2020 i nuovi codici sono:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Per i bonus previsti dalla Legge di bilancio 2021 i nuovi codici sono:
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
In entrambi i casi gli identificativi del credito dovranno essere riportati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.