L’articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ha prorogato fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, con facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria).
Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare un’assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31 maggio 2022.
Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):
- Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato;
- le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
- le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
- le ONLUS iscritte all’Anagrafe regionale delle Onlus.
L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022. Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.