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Dicitura “Inversione contabile” necessaria nell’operazione triangolare

La sentenza della Corte di giustizia Ue 8/12/2022, causa C-247/21, ha previsto che per applicare la disciplina semplificata prevista per le triangolazioni comunitarie è indispensabile che l’acquirente finale sia correttamente designato come debitore dell’Iva riportando nella fattura la dicitura “inversione contabile”, mentre non è idonea l’indicazione “triangolazione comunitaria esente”.

La violazione di questa prescrizione non è rimediabile attraverso una fattura rettificativa, con la conseguenza che l’acquirente intermedio è tenuto ad assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario.

Si ricorda che  l’art. 42 della direttiva IVA, al fine di semplificare le triangolazioni, consente all’operatore intermedio, registrato in un primo paese Ue, che acquista beni in un secondo paese incaricando il fornitore di trasferirli al proprio cessionario stabilito in un terzo paese, di evitare di identificarsi in quest’ultimo paese per assolvere l’Iva quivi dovuta sull’acquisto intracomunitario, se designa debitore dell’imposta il destinatario.

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